
Come già affermato dalla Corte Costituzionale (con Ordinanza 13.06.2008 n. 205), in materia di risarcimento dei danni subiti dal terzo trasportato, l'azione diretta introdotta dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private è da ritenersi soltanto facoltativa e non obbligatoria. Tale rimedio, pertanto, si aggiunge a quello tradizionale e codicistico, teso all'accertamento della responsabilità civile (ex art. 2054 c.c.) del danneggiante e, conseguentemente, alla condanna dello stesso e della sua assicurazione.
Leggi la sentenza n. 180 del 19 giugno 2009
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